PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo di sostegno per i ricercatori scientifici portatori di handicap grave).

      1. È istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo di sostegno per i ricercatori scientifici portatori di handicap grave, con una dotazione di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.

Art. 2.
(Assegno straordinario).

      1. A carico del Fondo di cui all'articolo 1 può essere erogato un assegno straordinario di sostegno a favore dei ricercatori, come definiti nella sezione 3 della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione n. 2005/251/CE, dell'11 marzo 2005, la cui attività sia riconosciuta di rilevante interesse scientifico e che siano affetti da disabilità permanente e grave, con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, tale da limitare in misura rilevante l'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.
      2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso con decreto motivato emanato dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche e previa comunicazione al Parlamento. La concessione dell'assegno straordinario ha validità esannuale, con due periodi di tre anni ciascuno, ed è rinnovabile.
      3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso su domanda dell'interessato, indirizzata

 

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al Ministero della solidarietà sociale. L'interessato deve fornire adeguata documentazione della propria attività scientifica, nonché del grave e permanente stato di disabilità mediante presentazione del certificato di invalidità. L'interessato deve altresì allegare un programma di massima della propria attività scientifica nel triennio successivo.
      4. La concessione dell'assegno può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici. La concessione può essere altresì revocata quando vengono meno i presupposti di cui al comma 1. Il beneficiario dell'assegno deve trasmettere triennalmente al Ministero della solidarietà sociale una documentata relazione sull'attività svolta durante il periodo precedente.
      5. L'importo dell'assegno straordinario è commisurato alle obiettive esigenze dell'interessato, con riferimento in particolare alla partecipazione ad attività scientifiche a carattere internazionale, e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 60.000 annui. Tale importo copre spese di acquisto di attrezzature ed apparecchiature che rimangono di proprietà del soggetto, spese di soggiorno di studio e di ricerca, spese di iscrizione a congressi e convegni, spese di soggiorno per l'accompagnatore, spese di indennità annuale.
      6. L'assegno straordinario non è in alcun modo computabile, ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nel reddito di coloro che ne usufruiscono ed è compatibile con ogni altro intervento a favore dei soggetti portatori di handicap.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 12 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale

 

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di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.